AVVISO PUBBLICO DI BANDO PER LA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ ART.11 DELLA L. 431/1998. FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
Legge n. 431 del 09 dicembre 1998 articolo 11 e SS.MM.II.. Fondo Nazionale per il Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione Contributi per l’anno 2021 – Fondo e competenza anno 2022
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL’ ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL’ ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO 2022-
– Visto l’ art.11 della Legge n°431/1998;
– Vista la Legge Regionale n.1 dell’ 11/01/2006 ,art.9, comma 5;
– Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n° 206 del 27/03/2006 pubblicata sul BURC n.8 del 29/04/2006;
– Vista la Legge n° 133 del 06/08/2008.
– Vista la comunicazione del Dipartimento infrastrutture, lavori pubblici , mobilità della Regione Calabria del 27 settembre 2021; A partire dal 14.12.2021 data di pubblicazione del presente bando e per 60 giorni consecutivi i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nel relativo elenco, all’ attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2021 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.
1. Requisiti per l’ accesso ai contributi.
Sono ammessi all’ erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
1.1 Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’ Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’ Unione Europea possesso di un regolare permesso/carta di soggiorno ai sensi del vigente D. Lgs. n.286/98 e successive modifiche, oppure titolare di protezione internazionale (status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria D. Lgs 19 nov. 2007 n.251);
1.2 Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’ Ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’ Ufficio del Registro;
1.3 Residenza anagrafica nel Comune di Soverato nonché nell’ alloggio oggetto del contratto di locazione.
1.4 Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
1.5 Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
1.6 Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
1.7 Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n°109/98 così come modificato dal D.Lgs. n°130/2000;
1.8 Valore ISE ( Indicatore della Situazione Economica ) calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 così come modificato dal D.Lgs.n.130/2000, non superiore ad € 17.000,00;
1.9 Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D. Lgs n°130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia A
– valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS ( € 13.391,82 );
– Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14% ;
Fascia B
– valore ISEE non superiore ad € 15.000,00;
– valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00
– Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%.
1.10 Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall’attestazione rilasciata dall’ INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente a da pensione;
b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
1.11 Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 1.10 non sono tra loro cumulabili;
1.12 Estensione del contributo ai soggetti che hanno subito perdita di reddito in ragione dell’emergenza COVID-19
1. Limitatamente all’anno 2021 l’accesso ai contributi di che trattasi è ampliato (comma 4, art. 1 del DM 19/07/2021), rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.
La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. L’ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito, per come sopra definita ed accertata dal comune [punto 8) dell’Allegato alla DGR 206/2006]. Il contributo per perdita di reddito IRPEF, in ragione dell’emergenza COVID-19, non è cumulabile con il contributo ordinario e viceversa.
2. Soggetti percettori di reddito di cittadinanza (comma 4, art. 1 del DM 19/07/2021)
I contributi di che trattasi (ordinari e per perdita reddito IRPEF) non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
1.13 L’ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito, per come sopra definita ed accertata dal comune [punto 8) dell’Allegato alla DGR 206/2006], del costo di tre mensilità del contratto di locazione
1.14 L’ anno di produzione dei redditi da considerare per l’ applicazione dell’ abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ( D.S.U.);
1.15 Non sono efficaci :
a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
2. NUCLEO FAMILIARE
Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. In coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione;
3. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE
La situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare deve risultare dall’ Attestazione ISEE in corso di validità.
4. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
4.1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica ) calcolato ai sensi del DLgs n.109/98 così come modificato dal DLgs n°130/2000:
– Fascia A –
: il contributo è tale da ridurre l’ incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00
– Fascia B : il contributo è tale da ridurre l’ incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.
2. Per il calcolo del numero dei mesi in possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
5. Canone annuo di locazione
Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all’ anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni; Il contratto di fitto deve riferirsi all’ anno 2021.
6. Decesso
– In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’ art.6 della Legge n.392/1978.
– Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all’ approvazione dell’atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell’ incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’ avvenuto decesso e verserà l’ eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.
7. Domanda di accesso e certificazione
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, i requisiti per l’ accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva (allegato “ B” ). Le dichiarazioni di cui sopra sono soggette a controlli e sanzioni previste dal DPR N.445/2000, dal DLgs n° 109/98 così come modificato dal DLgs n.130/2000 e dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242 del 04/04/2001.
Alla stessa dovranno essere allegati:
1. Attestazione ISEE riferita all’ ultima dichiarazione certificata;
2. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
3. Copia delle registrazioni annuali Mod/F24 o contratto con espressa dicitura di essere sottoposta a cedolare secca (anno 2021);
4. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’ istanza per l’assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente su apposito modello pubblicato sul sito del Comune di Soverato oppure lo steso può essere ritirato presso l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico,, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
L’ istanza può essere presentata all’ indirizzo servizisociali@comune.soverato.cz.it, ovvero a mano o per posta raccomandata all’ indirizzo “ Protocollo del Comune di SOVERATO, Piazza Maria Ausiliatrice n. 8, 88068 Soverato” ;
Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.
Decorso detto termine, l’ Ufficio comunale effettuerà l’ istruttoria delle domande pervenute e formulerà la relativa graduatoria provvisoria, sulla base di un ordine decrescente del contributo concedibile, che sarà affissa all’ Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per permettere l’ inoltro di eventuali ricorsi e/o richieste di rettifica.
Nei successivi 10 giorni, esaminati gli eventuali ricorsi e le richieste di rettifica, si procederà alla stesura della graduatoria definitiva che sarà pubblicata all’ Albo Pretorio e trasmessa alla Regione Calabria, per consentire la ripartizione dei contributi.
Istruttoria delle domande
E’ di competenza del Comune:
– predisporre e pubblicare il bando comunale;
– procedere all’ istruttoria delle domande presentate ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti;
– approvare la graduatoria;
– inviare alla Regione atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti;
– procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.
– In presenza di uno dei seguenti casi:
a) somma dei redditi IRPEF e IRAP pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
b) somma dei redditi IRPEF e IRAP inferiore al canone annuo;
c) somma dei redditi IRPEF e IRAP superiore al canone annuo di un valore compreso tra 0 e 30%.
d) il Comune, prima dell’ erogazione del contributo, dovrà:
1. verificare l’ effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
2. escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF;
3. procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.
Altre disposizioni
Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente si assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.
La dichiarazione mendace è punita dalla Legge e comporta altresì l’ esclusione dal concorso.
L’ Ente provvederà al trattamento dei dati personali per fini istituzionali e necessari all’ espletamento del procedimento amministrativo relativo al presente bando ai sensi del D.Lgs.n°196/2003 e del GDPR (RegolamentoUE2016/679).