Con sentenza n. 959/2017, pubblicata l’11/12/2017, la Corte dei Conti di Roma – Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, in accoglimento delle richieste del difensore, l’avv. Domenico Tiani, ha rigettato l’appello della Procura Regionale, che aveva chiesto la condanna del dott. Damiani, all’epoca dei fatti dirigente medico presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Presidio Ospedaliero di Soverato
al pagamento della somma di €. 137.991,89 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio, a titolo di danno erariale.
La vicenda processuale traeva origine da un’indagine svolta dalla Guardia di Finanza in materia di A.L.P.I. (attività libero professionale intramuraria) esercitata da numerosi dirigenti medici nel periodo 2004-2009, all’esito della quale la Procura Regionale presso la Corte dei Conti aveva fatto notificare al dott. Damiani dapprima un invito a dedurre e successivamente un atto di citazione per danni erariali.
Il procedimento di primo grado si era concluso con sentenza n. 54/2013 che aveva dato piena ragione al Damiani, accogliendo pienamente le richieste del suo difensore, che possono così riassumersi:
- parziale prescrizione della domanda della Procura, con riferimento ai pretesi e presunti danni asseritamente arrecati nel periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica dell’invito a dedurre (26/07/2006-26/07/2011);
infondatezza della domanda della Procura per le diverse motivazioni qui di seguito elencate:
- sussistenza dell’autorizzazione all’A.L.P.I. e, comunque, di un quadro di legittimazione promanante dalla stessa A.S.P.;
- insussistenza dei presupposti integrativi nonché dell’elemento soggettivo del preteso illecito;
- insussistenza di alcun danno ingiusto a carico dell’A.S.P.
In sostanza la Corte dei Conti, oltre ad aver accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’avv. Domenico Tiani, ne aveva condiviso anche le ragioni di merito in considerazione del fatto che il Damiani nel periodo in contestazione non era titolare di partita I.V.A., aveva sempre espletato la sua attività per conto dell’A.S.P. utilizzando i bollettari messigli a disposizione dalla stessa A.S.P. per il rilascio delle ricevute per le proprie prestazioni professionali di ortopedico, aveva puntualmente trasmesso all’Azienda Sanitaria a mezzo di bonifici le somme percepite per poi ricevere solo successivamente le quote tariffarie di sua competenza ed aveva infine costantemente esercitato detta attività intramuraria al di fuori dell’orario di servizio e rispettando il criterio di proporzionalità tra l’attività istituzionale e quella libero professionale. Nella condotta del dott. Damiani la Corte dei Conti non aveva pertanto ravvisato i presupposti della colpa grave né tantomeno del dolo, come preteso invece dalla Procura, la cui domanda era stata dichiarata improcedibile per intervenuta prescrizione per il periodo anteriore al 26/07/2006 e rigettata per il periodo successivo.
Sennonché la Procura Regionale presso la Corte dei Conti della Calabria aveva promosso appello avverso detta sentenza di primo grado, con udienza di discussione fissata per il 29/11/2016 avanti la Corte dei Conti in Roma che con il deposito della sentenza n. 959/2017 ha pertanto ormai scritto la parola “fine” ad una vicenda giudiziaria sorta nel 2011 e che ha visto coinvolti oltre un centinaio di medici delle A.S.P. locali.
“La Corte dei Conti di Roma, nel rigettare l’appello della Procura, ha riconosciuto come il comportamento del dott. Pietro Damiani sia stato sempre improntato ad assoluta trasparenza e perfetta buona fede, doti che peraltro l’intera comunità ha sempre riconosciuto all’uomo ed al professionista, che per oltre trenta anni ha svolto con dedizione, serietà ed onestà la propria attività lavorativa nel nosocomio soveratese ed il cui alto profilo è di certo molto distante dall’immagine che la Procura ha tentato invece di far emergere con il suo teorema accusatorio rivelatosi del tutto infondato.”
Questo il commento finale del difensore del Damiani, l’avv. Domenico Tiani, del Foro di Catanzaro.