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IL CASO “INTRAMOENIA”: ASSOLTO ANCHE  IN APPELLO  IL DOTT. PIETRO DAMIANI

admin Dicembre 20, 2017

Con sentenza n. 959/2017, pubblicata  l’11/12/2017, la   Corte dei Conti di Roma – Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, in accoglimento delle richieste del difensore, l’avv. Domenico Tiani, ha rigettato l’appello della Procura Regionale, che aveva chiesto la condanna del dott. Damiani, all’epoca dei fatti dirigente medico presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Presidio Ospedaliero di Soverato

al pagamento della somma di €.  137.991,89 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio, a titolo di danno erariale.

 La vicenda  processuale  traeva origine da un’indagine svolta dalla Guardia di Finanza in materia di A.L.P.I. (attività libero professionale intramuraria) esercitata da  numerosi dirigenti medici nel periodo 2004-2009, all’esito della quale la Procura Regionale presso la Corte dei Conti aveva fatto notificare al dott. Damiani dapprima un invito a dedurre e successivamente  un atto di citazione per danni erariali.

Il procedimento di primo grado si era concluso con sentenza  n. 54/2013 che aveva  dato piena ragione al Damiani, accogliendo pienamente le richieste del suo difensore, che  possono così riassumersi:

  • parziale prescrizione della domanda della Procura, con riferimento ai pretesi e presunti danni asseritamente arrecati nel periodo anteriore al quinquennio precedente la  notifica dell’invito a dedurre (26/07/2006-26/07/2011);

 

        infondatezza della domanda della Procura per le diverse motivazioni qui di seguito elencate:

  • sussistenza dell’autorizzazione all’A.L.P.I. e, comunque, di  un quadro di legittimazione promanante dalla stessa A.S.P.;
  • insussistenza dei presupposti integrativi nonché dell’elemento soggettivo del preteso illecito;
  • insussistenza di alcun danno ingiusto a carico dell’A.S.P.

In sostanza la Corte  dei Conti, oltre ad aver accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’avv. Domenico  Tiani, ne  aveva   condiviso anche le ragioni  di merito in considerazione del fatto che  il Damiani nel periodo in contestazione   non era  titolare di partita I.V.A., aveva   sempre espletato la sua attività per conto dell’A.S.P. utilizzando i bollettari messigli a disposizione dalla stessa A.S.P. per  il rilascio delle ricevute per le proprie prestazioni professionali di ortopedico, aveva puntualmente trasmesso all’Azienda Sanitaria a mezzo di bonifici le somme percepite  per poi ricevere  solo successivamente  le quote tariffarie di sua competenza ed aveva infine costantemente esercitato detta attività intramuraria al di fuori dell’orario di  servizio e rispettando il criterio di proporzionalità tra  l’attività istituzionale e quella  libero professionale.          Nella condotta del dott. Damiani la  Corte dei Conti non aveva  pertanto  ravvisato i presupposti della colpa grave né  tantomeno del dolo, come preteso invece dalla Procura, la cui domanda era stata dichiarata improcedibile per   intervenuta prescrizione per  il periodo anteriore al 26/07/2006 e rigettata per  il periodo successivo.

Sennonché la Procura Regionale presso la Corte dei Conti della Calabria aveva  promosso appello avverso detta sentenza di primo grado, con udienza di discussione fissata  per  il  29/11/2016 avanti la Corte dei Conti in Roma che con il deposito della sentenza  n. 959/2017 ha pertanto ormai scritto la parola “fine” ad una vicenda  giudiziaria sorta nel  2011 e che ha visto coinvolti oltre un centinaio di medici delle A.S.P. locali.

“La Corte dei Conti di Roma,  nel rigettare l’appello della Procura, ha riconosciuto come il comportamento del dott. Pietro Damiani sia   stato sempre  improntato ad assoluta trasparenza e perfetta buona fede, doti che peraltro l’intera comunità ha   sempre riconosciuto all’uomo ed al professionista, che per oltre  trenta anni ha svolto con dedizione, serietà ed   onestà la propria attività lavorativa  nel  nosocomio soveratese ed  il cui alto profilo è di certo molto distante dall’immagine che la Procura ha tentato invece di far emergere con il suo teorema accusatorio rivelatosi del tutto infondato.”

Questo il commento finale del difensore del Damiani, l’avv. Domenico Tiani, del Foro di Catanzaro.

 

 

 

 

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