
REGIONE CALABRIA, GIUNTA REGIONALE, ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
N. 3 del 08 Marzo 2020
Oggetto: Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.
Dott.Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 34 e 35;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
PRESO ATTO del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, contenente
misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del
27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della
OCDPC n. 630/2020;
ALLA LUCE del DPCM 8 marzo 2020;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure;
MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
Fermo restando quanto previsto per l’intero territorio nazionale con il DPCM 4 marzo 2020 e con il DPCM 8 marzo 2020, sono adottate nel territorio regionale le misure urgenti indicate nella presente Ordinanza.
1. A chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e:
-nella Regione Lombardia
– nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia
dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (DPCM 08 marzo 2020 l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.
2. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza
direttamente – ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 – al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste nell’Ordinanza n. 1/2020.
3. I Dipartimenti di Prevenzione forniscono giornalmente al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e al Prefetto territorialmente competente, le informazioni relative ai soggetti posti in quarantena o isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, secondo il formato appositamente definito.
4. I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la
prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l’emanazione del provvedimento di competenza.
5. Le società di autolinee, Trenitalia e le compagnie aeree devono comunicare l’elenco dei
passeggeri provenienti in Calabria dalle zone di cui al punto 1. ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, anche tramite i sindaci.
6. I Prefetti delle Province regionali dispongono verifiche presso le stazioni ferroviarie,
aeroportuali, le stazioni delle autolinee interregionali, per l’applicazione di quanto disposto con la presente Ordinanza.
7. Al Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile si demanda la valutazione circa l’apertura del Centro Operativo Comunale con l’attivazione di almeno le funzioni “assistenza alla popolazione” e “volontariato”, anche al fine di garantire la necessaria assistenza alle categorie fragili e ai cittadini sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare, nonché opportune iniziative di sensibilizzazione nei confronti della popolazione.
8. Con successivo provvedimento saranno disposte ulteriori procedure operative per gli
adempimenti previsti dalla presente Ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria ed ha validità fino a nuovo provvedimento.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
della Giunta della Regione.
On. Jole Santelli
(firmato digitalmente)