
Prestazioni ambulatoriali, il SUMAI scrive alla presidente della Regione sulla mancata ripresa.
riceviamo e pubblichiamo:
Oggetto: ordinanza P.G.R. 35/2020 –
Con la presente il sottoscritto dott. Vincenzo PRIOLO nella sua qualità di Segretario regionale del SUMAI-Assoprof (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiano e Professionalità dell’Area Sanitaria) per conto di tutti gli iscritti – medici specialisti, medici veterinari, biologi, psicologi – per significare come segue.
Premesso,
– che la Regione Calabria con ordinanza del Presidente della Regione n. 4 del 10 marzo 2020, alla pagina 2, ordina:
… “ è disposta fino al 3 aprile 2020 la sospensione di tutte le attività ambulatoriali erogate dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, incluse le strutture private accreditate. “
“Vanno fatte salve le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d’urgenza,” …
– che la Regione Calabria con ordinanza del Presidente della Regione n. 29 del 13 aprile 2020, alla pagina 5 punto 3, ordina:
“Al fine di assicurare il contenimento della possibile diffusione del virus, è disposta fino al 26 aprile 2020 la sospensione di tutte le attività ambulatoriali erogate dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, incluse le strutture private accreditate e private autorizzate. Vanno fatte salve le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d’urgenza,” ….omiss
– che la Regione Calabria con ordinanza del Presidente della Regione, n. 35 del 24 aprile 2020, alla pagina 5, ordina:
“ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale – oltre a quelle in urgenza, mai sospese – sono consentite a far data dal 27 aprile 2020:
- le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate che siano in grado di garantire le misure minime indicate nell’allegato 1 alla presente Ordinanza, parte integrante della stessa, nonché presso gli studi medici professionali nei quali, tenendo conto della specifica dimensione organizzativa, tali misure siano applicabili; “… omiss
Ne consegue che,
- per le strutture pubbliche, dal 27 aprile per effetto dell’ordinanza 29/2020, cesserà la sospensione delle attività ambulatoriali e,riprenderà la normale erogazione;
- per le strutture private, dal 27 aprile per effetto dell’ordinanza 35/2020, sono consentite le prestazioni … in grado di garantire le misure minime indicate nell’allegato1;
Infine,
– Il Dipartimento Tutela Salute con nota prot. 144573 del 26 aprile 2020 aventeper Oggetto: “Precisazioni e chiarimenti all’Ordinanza del Presidente della Regione n. 35 del 24 aprile 2020”,afferma:
…”le attività consentite a partire dal 27 aprile 2020 riguardano le prestazioni specialistiche ambulatoriali da erogarsi presso le strutture private accreditate e private autorizzate, che siano in grado di garantire l’applicazione delle misure elencate nell’allegato 1 all’Ordinanza 35/2020.”
“Tutte le Strutture, pubbliche, private accreditate e private autorizzate, continuano a garantire, ciascuna per le proprie competenze, le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d’urgenza,” …..
“Tutte le Strutture continuano a garantire, altresì, le prestazioni di ricovero urgenti”, …
– Così è chiarito e rafforzato, con la nota del Dipartimento,la ripresa della normale erogazione delle attività ambulatoriali per le strutture private e,il mantenimento delle prestazioni urgenti sia per le strutture pubbliche sia per le strutture private.
Nulla precisa rispetto alla ripresa delle normali attività ambulatoriali da parte delle strutture pubbliche.
*****
Si chiede:
- Per quali motivi si è ritenuto che le strutture pubbliche possano riprendere (per effetto dell’ordinanza 29/2020) l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali senza dovere essere in grado di garantire, cosi come per i privati, le misure minime previste dall’allegato 1 dell’ordinanza 35/2020 ?
- Per quali motivi non si è previsto che le strutture pubbliche possano riprendere l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali se in grado di garantire, cosi come per i privati, le misure minime previste dall’allegato 1 dell’ordinanza 35/2020 ? (ordinanza 35/2020)
- Si sono valutati gli esiti dell’ordinanza 29/2020 sulle strutture pubbliche ? (cessazione della sospensione)
- Si sono valutate le conseguenze collaterali dell’ordinanza 35/2020 sulle strutture pubbliche ? (perdita di pazienti a vantaggio delle strutture private)
- Si è costatato se le strutture pubbliche possano garantire le misure minime suddette ?
- Quali condotte sono state avviate ovvero concretamente programmate per consentire alle strutture pubbliche di adeguarsi ove non lo fossero ai requisiti descritti dall’allegato 1 all’ordinanza 35/2020 ?
- Quali tempi sono statiprevisti per consentire alle strutture pubbliche di adeguarsi ove non lo fossero ai requisiti descritti dall’allegato 1 all’ordinanza 35/2020 ?
- La nota, che qui si richiama, di questa O.S. su l’argomento, inviata il 20 aprile 2020 via PEC, è stata considerata prima dell’estensione della ordinanza ?
In attesa di gradita risposta, il SUMAI Assoprof è come sempre disponibile, nel rispetto delle regole, per la massima collaborazione.