L’ordinanza emessa dal sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, ha già creato delle spaccature, tra consensi e contrarietà, come si evince anche in queste ore, dai social. La notizia infatti sta scatenando un “putiferio” mediatico. L’emissione dell’ordinanza infatti vieta il “porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico ‘ del territorio comunale. Divieto che riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto”. Tutto ciò si è reso necessario, come si legge nella stessa ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del Comune, poiché: “Rilevata l’ampia dimensione del fenomeno dell’accattonaggio nel territorio comunale spesso praticato in modo ripugnante o vessatorio simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per suscitare l’altrui pietà che il fenomeno dell’accattonaggio si manifesta in moltissimi casi come un illecito sfruttamento di minori, disabili ed anziani e che le stesse condotte possono costituire un diversivo preordinato ad agevolare attività illecite (borseggi e scippi); ritenuto che si manifestano e si continuano a verificare, situazioni ed atteggiamenti posti in essere da soggetti che, per le modalità talvolta minacciose, ostinate ed insistenti con le quali viene posto in essere tale comportamento rendono difficoltoso il libero utilizzo delle aree pubbliche. Considerato che il fenomeno dell’accattonaggio, in questi ultimi mesi, è notevolmente aumentato, soprattutto nei luoghi di maggiore affluenza quali attività commerciali, considerata l’opportunità di emettere un’ordinanza al fine di prevenire o eliminare il grave pericolo e la minaccia dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, in particolare, sotto i distinti profili dell’offesa al pubblico decoro e della grave turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici nonché all’insorgenza di fenomeni criminosi; ordina che è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio Comunale. Tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto; è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, del territorio Comunale. Riguarda inoltre le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto; che tali condotte devono essere monitorate opportunamente, sia per segnalare eventuali situazioni di effettiva indigenza e, quindi, intervenire con idonee misure sociali, sia per prevenire e contrastare l’insorgenza di fenomeni criminosi dediti allo sfruttamento di minori e disabili. Chiunque violi i disposti dell’ordinanza anti-accattonaggio è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 50.00 ad un massimo di euro 300.00, con un pagamento in misura ridotta pari ad euro 100,00, così come stabilito dalle disposizioni di cui all’art. 16 della legge 689/1981; E’ altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché delle attrezzature impiegate nell’attività di accattonaggio e l’eventuale confisca amministrativa ai sensi dell’art. 20, comma 3, della sopracitata Legge n. 689/1981. Il denaro oggetto di sequestro dovrà essere devoluto al Settore Servizi Sociali dell’Ente Comune”.