Si è concluso con cinque assoluzioni, perché il fatto non sussiste e un non luogo a procedere, il processo con rito abbreviato a sei persone arrestate lo scorso 7 luglio in seguito ad una maxi-rissa scoppiata nel parcheggio comunale antistante l’Istituto Tecnico Commerciale di Soverato.
Gli imputati vennero sorpresi dai carabinieri in flagranza di reato e a tutti fu contestato il reato di rissa: due i gruppi che secondo la ricostruzione degli inquirenti si sarebbero contrapposti, probabilmente sulla scorta di una questione legata alla presenza in zona di alcuni parcheggiatori abusivi.
Gli imputati sono stati arrestati in flagranza di reato in data 07/07/2017 e portati in udienza dal Pubblico Ministero in data 08/07/2017 per la celebrazione del giudizio direttissimo (previa convalida dell’atto di P.G., ai sensi dell’art. 449 co. 3° c.p.p.).
Tutti per il reato p. e p. dall’art. 588 c. I e II c.p. perché, formando due gruppi contrapposti, partecipavano ad una rissa nel corso della quale Oruege Chucks riportava lesioni personali giudicate guaribili in giorni 8.
All’udienza del 27/10/2017 le parti prestavano il consenso ad includere, nel presente procedimento, i capi D) ed E) dell’imputazione, per cui non era stata richiesta alcuna convalida; inoltre insistevano tutti per la celebrazione di un giudizio abbreviato ad eccezione dei sig.ri Rizzo, dei quali due patteggiavano ed il terzo richiedeva il rito ordinario.
Tutti gli avvocati difensori sostenevano la mancata configurazione del reato di rissa ed il Giudice Dott. Mariotti ha accolto tale tesi difensiva. Per tale ragione tutti gli imputati sono stati assolti per il reato di rissa perché il fatto non sussiste, nonostante la richiesta di condanna del P.M. a mesi 4 di reclusione.
Per quanto riguarda Procopio Pietro, quest’ultimo era imputato assieme ai sig.ri Rizzo Andrea Lucio e Rizzo Adriano Larry anche per il reato di cui agli artt. 61 n. 2 c.p.c., 110 e 582 c.p., ossia lesioni personali ai danni di Oruege Chucks, il quale si era costituito parte civile soltanto nei confronti del Procopio.
Il Giudice ha assolto Procopio Pietro facendo sua la tesi degli Avv.ti Matteo e Vincenzo Caridi i quali hanno dimostrato che non poteva riconoscersi l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p.; veniva contestato, infatti, all’ imputato, di aver commesso il fatto di cui al capo D) al fine di commettere il reato di cui al capo A). L’insussistenza del reato-fine determinava l’insussistenza dell’aggravante in parola.
I legali hanno, inoltre, dimostrato che, poiché le eventuali lesioni erano guaribili in giorni inferiori a 20 (circostanza è ulteriormente corroborata dal certificato medicato in atti, che accerta una contusione cranica ed una escoriazione alla tibia e al ginocchio sinistro, giudicando le lesioni guaribili in giorni 8) sarebbe stato necessario la presentazione tempestiva di apposita querela come presupposto di procedibilità. Ciò comportava, perciò, un diverso regime di procedibilità ed, in uno con l’assenza di querela (o comunque di una richiesta espressa di punizione da parte della persona offesa) in atti, conduceva ad una sentenza di non doversi procedere nei soli confronti del Procopio Pietro.